L’individuazione del preposto e la valutazione della sua idoneità a ricoprire il ruolo

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Preposto Sicurezza

Responsabilità Datoriale e nomina del Preposto, l’individuazione del preposto e la valutazione della sua idoneità a ricoprire il ruolo.

La legge 17 dicembre 2021, n. 215 (di conversione del decreto legge n. 146/2021, «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze  indifferibili») in vigore dal 21 dicembre 2021, ha modificato il TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO prevedendo che la figura del preposto per la sicurezza sia individuata con atto esplicito.

E’ evidente che la nomina del preposto per ciò stesso, debba essere suffragata da una valutazione in merito all’idoneità del soggetto individuato a ricoprire tale ruolo e che tale valutazione debba essere fatta PRIMA di tale nomina, come confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione riportata di seguito.

La scelta di un soggetto che i fatti dimostreranno essere inadeguata, comporterà la “culpa in eligendo”, espressione che sta ad indicare che sarà imputabile a chi sceglie (normalmente il datore di lavoro, o un dirigente) la colpa della scelta inappropriata causata dalla leggerezza di non aver scelto correttamente il soggetto, come confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di seguito riportata.

E’ quindi necessario che la valutazione avvenga preventivamente alla nomina e sia suffragata da evidenze che ne consentano la valutazione: tutto molto lineare e incontestabile nel momento in cui siano presenti titoli di studio formali, ma nel momento in cui il preposto da nominare (spesso già Preposto di Fatto) non abbia tali titoli ed abbia acquisito competenze conformi al ruolo di preposto attraverso l’esperienza lavorativa?

Riteniamo che sia interessante poter intercettare le competenze non formali di un soggetto facendo riferimento alla possibilità, offerta dalla Regione Piemonte, di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze, il servizio della Regione Piemonte che certifica le esperienze con un attestato spendibile nel mondo del lavoro cfr. https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/certificazione-delle-competenze/servizi-certificazione-delle-competenze-ivc

Se tale possibilità può essere per Voi interessante, contattatemi all’indirizzo marco.comazzi@waldenconsulenze.it, in qualità di Esperto in Tecniche di Certificazione della Regione Piemonte mi occupo di tali progetti per il Consorzio Aggiornamento Aziendale e professionale https://www.caacorsitorino.it/ .

E’ un percorso finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, gratuito e individuale, a richiesta del soggetto interessato.

 

Articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008  – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1 -b-bis) “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Lettera introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”

 

Articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione comma 8 bis “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Comma introdotto dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

La sentenza della Corte di Cassazione Penale Sezione IV  n. 29113 del 25 giugno 2018

E’ chiaro che siffatta valutazione non può che essere fatta ex ante, perché altrimenti la sussistenza della culpa in eligendo coinciderebbe tout court con l’ipotesi di accadimento dell’infortunio, laddove questo si debba riferire all’inadeguatezza dell’operato del preposto nell’occasione di specie, indipendentemente dalla corretta valutazione della sua qualifica, della sua conoscenza della specifica normativa applicabile, della sua formazione e delle sue capacità operative in sede di nomina. Se la valutazione avviene ex post, infatti, va da sé la sussistenza dell’errore nella scelta della persona cui affidare la posizione di garanzia, in quanto ciò che doveva essere previsto ed evitato dal preposto è invece accaduto. Così inquadrata la responsabilità in eligendo non può dimenticarsi che, allorquando intervenga un accadimento lesivo dell’integrità fisica del lavoratore e ciò si concreti per difetto dell’attività del preposto, spetta al datore di lavoro provare che quest’ultimo era idoneo alla funzione rivestita.”

 

 

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