LA NUOVA NORMATIVA ANTINCENDIO
La nuova normativa antincendio:
cosa cambia con l’abrogazione del DM 10/03/1998
Dopo più di 20 anni, lo storico DM 10/03/1998 recante i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” va in pensione.
Progressivamente aggiornato ed arricchito da una normativa sempre più prestazionale, risulta definitivamente abrogato in seguito all’entrata in vigore dei nuovi decreti : DM 1/09/2021, DM 02/09/2021 e DM 03/09/2021, avvenuta nel settembre del 2022, un anno dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La nuova normativa accompagnerà quella vigente in materia antincendio specifica per le attività soggette ( il DPR 151/2011 e il DM 3/08/2015 detto “codice prevenzione incendi”, aggiornato nella nuova edizione del 27 ottobre 2022), introducendo alcune novità riguardanti la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio in azienda.
DM 01/09/2021, soprannominato Decreto controlli
È incentrato sui criteri generali per la manutenzione, il controllo periodico e la sorveglianza degli impianti antincendio dei quali stabilisce che debbano essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati, quindi da appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del medesimo decreto.
Viene, inoltre, ribadito l’obbligo, già previsto nel DM 10/03/1998, a carico del datore di lavoro, di istituire e tenere aggiornato un registro dei controlli, in cui documentare tutti gli interventi e le ispezioni effettuate su impianti, attrezzature e dispositivi di sicurezza antincendio.
DM 02/09/2021 definito in breve, Decreto GSA
Novità salienti per quanto riguarda i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione.
La novità principale riguarda il fatto che il rischio incendio non viene valutato sul numero complessivo dei lavoratori, ma solo sulla base del numero effettivo degli occupanti all’interno dell’attività. Il DM stabilisce:
- nuovi obblighi del datore di lavoro riguardo la redazione del piano di emergenza che dovrà essere presente nelle aziende che occupano più di 10 lavoratori, le aziende soggette al DPR 151/2011 e quindi al controllo dei VVF i luoghi aperti al pubblico in cui possano essere contemporaneamente presenti più di 50 persone.
- un ulteriore obbligo a carico del datore di lavoro di coordinare il proprio piano di emergenza con quelli delle aziende che coabitano nello stesso edificio.
- cambia la classica suddivisione delle categorie di rischio, ( i rischi: basso, medio, alto diventano i livelli: 1, 2, 3)
- cambiano le disposizioni riguardanti le metodologie didattiche, la periodicità e la durata della formazione degli addetti antincendio: per esempio viene introdotta l’alternativa della videoconferenza sincrona alla tradizionale formazione in aula per la parte teorica e la parte pratica, per cui è ammessa esclusivamente la formazione in presenza, diventa obbligatoria anche per le aziende di livello I (ex rischio basso).
- la frequenza dell’aggiornamento della formazione sarà quinquennale e i corsi dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art 6 del medesimo decreto.
DM 03/09/2021 soprannominato “Mini Codice”
Chiudiamo con il DM 03/09/2021 che stabilisce i criteri per la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio per le attività a rischio basso, non comprese nell’Allegato I al DPR 151/2011, non dotate di RTV e che non raggiungono i limiti indicati nell’Allegato I allo stesso Mini Codice.
Questo decreto ricalca in tutto e per tutto l’approccio del Codice di prevenzione incendi e la sua metodologia di valutazione del rischio, ma ne semplifica e razionalizza le strategie alla luce della complessità dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro, garante dell’attività, ha dunque a disposizione validi strumenti, forniti dai tre decreti, per attuare la sicurezza antincendio attraverso interventi mirati e misure efficaci di prevenzione e protezione che riguardino la compartimentazione antincendio, il controllo, la rilevazione e l’allarme antincendio, gli impianti di controllo ed estinzione dei fumi e del calore, l’esodo. Ha a disposizione, soprattutto, un’opportunità di crescita aziendale, oltre che personale e professionale, grazie alla migliorata qualificazione degli addetti, dei formatori, dei manutentori, in una parola di tutti i professionisti della sicurezza.
Ci auguriamo tutti che riesca a coglierla!
di Barbara Balocco Tecnico e formatore per la prevenzione nei luoghi di lavoro, da non molto tempo ho fatto della sicurezza dei lavoratori la missione personale, profondamente convinta che, se tutti acquisissero la giusta consapevolezza, gli ambienti di lavoro smetterebbero di essere un luogo di paura, pericolo e troppo spesso, di morte.


